A settembre 2024, il Ministero della Salute ha pubblicato una nota interpretativa per chiarire la distinzione tra “utilizzatori a valle” e “distributori” nel contesto del Regolamento REACH.
L’ intervento si è reso necessario per una sentenza della Cassazione Penale (n. 1454/2024), che ha sollevato dubbi interpretativi riguardo alla corretta definizione di “distributore” indicata all’articolo 3 del REACH, creando incertezza tra le aziende che operano sotto le disposizioni di questo regolamento.
La sentenza ha, infatti, confuso le due figure chiave del regolamento. Nello specifico, un re-imballatore di una miscela – identificato come utilizzatore a valle – è stato erroneamente considerato un distributore. Questo ha portato all’errata imputazione di responsabilità per la violazione della restrizione relativa al toluene (voce 48 dell’Allegato XVII del REACH). Nello specifico, la Cassazione ha attribuito la responsabilità della violazione al produttore (formulatore/utilizzatore a valle), lasciando il re-imballatore libero da colpe, nonostante quest’ultimo avesse immesso sul mercato una colla destinata al consumatore con una concentrazione di toluene superiore ai limiti consentiti.
Chi sono gli utilizzatori a valle?
Il Regolamento REACH definisce gli utilizzatori a valle come coloro che, nell’ambito delle proprie attività industriali o professionali, utilizzano sostanze chimiche o miscele. Questo gruppo comprende anche i riempitori e i riconfezionatori, ossia coloro che manipolano le sostanze spostandole da un contenitore a un altro. Secondo il regolamento, queste attività costituiscono un vero e proprio “uso”, e quindi gli attori coinvolti devono rispettare tutti gli obblighi imposti agli utilizzatori a valle.
Il ruolo dei distributori
I distributori, invece, non eseguono alcuna manipolazione o trasformazione delle sostanze chimiche o delle miscele. Essi si limitano a immagazzinare e immettere sul mercato i prodotti, senza alterarne la composizione. La nota ministeriale chiarisce che un’azienda che effettua operazioni di travaso o riconfezionamento non può essere considerata un distributore, ma rientra nella definizione di utilizzatore a valle.
Implicazioni per le aziende
Questo chiarimento è cruciale per le imprese coinvolte a vari liveli lungo la catena d’approvvigionamento.
Essere classificati correttamente tra distributori o utilizzatori a valle può fare una grande differenza nella responsabilità legale e negli obblighi regolatori. La confusione interpretativa generata dalla sentenza ha messo in evidenza l’importanza di una corretta applicazione delle definizioni del REACH e delle guide interpretative dell’ECHA.
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